L’Agenzia svolge le funzioni e i compiti stabiliti dall’art. 7 comma 13 della LR 6/2012 e riportati all’art. 2 dello Statuto. In particolare, in coerenza con le previsioni statutarie, provvede a:

  1. definire e programmare i servizi di trasporto pubblico locale di competenza, attraverso la redazione e l’approvazione del Programma di Bacino del trasporto pubblico locale, nonché la loro regolazione e controllo;
  2. elaborare proposte, da trasmettere alla Regione Lombardia, relative ai servizi ferroviari regionali, volte ad ottimizzare l’integrazione intermodale nel Bacino di Sondrio;
  3. definire e approvare il sistema tariffario di bacino, nonché determinare le relative tariffe;
  4. determinare gli standard gestionali, qualitativi, tecnici ed economici, nel rispetto degli standard minimi definiti a livello regionale;
  5. programmare e gestire le risorse finanziarie, reperite anche attraverso forme integrative di finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale;
  6. affidare i servizi, nel rispetto della normativa vigente, per l’intero Bacino, con funzione di stazione appaltante, secondo criteri di terzietà, indipendenza e imparzialità;
  7. sottoscrivere, gestire e verificare il rispetto dei contratti di servizio, anche ai sensi dell’articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, inclusa l’applicazione dei premi e delle penali;
  8. verificare l’osservanza delle condizioni di viaggio minime applicate dal gestore dei servizi di trasporto pubblico locale;
  9. sviluppare iniziative finalizzate all’integrazione fra il trasporto pubblico locale e forme complementari di mobilità sostenibile;
  10. sviluppare forme innovative per la promozione e l’utilizzo del TPL, fra cui:
    1. iniziative innovative mirate a incrementare la domanda;
    2. forme di comunicazione innovativa agli utenti, anche con ricorso alla comunicazione mobile per l’informazione in tempo reale ai clienti e per la consultazione di tutte le informazioni riguardanti il servizio;
    3. politiche commerciali e di incentivazione all’utilizzo;
  11. definire politiche uniformi per la promozione del sistema del TPL, incluso il coordinamento dell’immagine e della diffusione dell’informazione presso l’utenza;
  12. definire le agevolazioni tariffarie a favore di categorie di utenza ulteriori rispetto a quelle previste a livello regionale, con oneri a carico dell’Agenzia;
  13. consultare, anche preventivamente, nonché attraverso la definizione di appositi incontri istituzionali, i rappresentanti dei viaggiatori in possesso dei requisiti minimi stabiliti dall’Agenzia, le associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione ai sensi della LR 6/2003, i mobility manager, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le imprese di trasporto pubblico e le loro associazioni, mediante la costituzione di apposite conferenze locali del trasporto pubblico, in particolare sui temi riguardanti:
    1. programmazione dei servizi;
    2. contratti di servizio;
    3. carta della qualità dei servizi, livello di soddisfazione degli utenti;
    4. aspetti tariffari;
    5. dati di monitoraggio;
  14. monitorare la qualità dei servizi, attraverso l’utilizzo di strumenti che favoriscano l’acquisizione dei dati e delle informazioni necessari da rendere disponibili agli enti aderenti;
  15. vigilare, in collaborazione con i soggetti preposti, sul rispetto, da parte delle aziende erogatrici dei servizi di trasporto pubblico locale, delle norme in materia di qualità e sicurezza del lavoro;
  16. autorizzare lo svolgimento di altri servizi di carattere sociale, nel rispetto di quanto previsto dai contratti di servizio di trasporto pubblico locale e dalle norme vigenti in materia di noleggio di autobus con conducente.

L’Agenzia può svolgere, previo accordo con l’Ente locale interessato, le ulteriori funzioni che tale Ente stabilisca di esercitare in forma associata ai sensi dell’art. 7 comma 14 della LR 6/2012.