L’art. 31 della Legge 298/74 definisce in maniera chiara il concetto di trasporto di cose in conto proprio.  
Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche o da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:

  • il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto o acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera;
  • preposto alla guida sia personalmente il proprietario e titolare della licenza o suo/i lavoratore/i dipendente/i, assunto/i con qualifica di autista (patente C e certificato CQC);
  • il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale svolta;
  • le merci trasportate siano di proprietà di chi effettua il trasporto o siano da questi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate o migliorate in conformità all'attività principale o siano da lui tenute in deposito o in custodia;
  • le cose da trasportare, per le loro caratteristiche merceologiche, abbiano stretta attinenza con l'attività principale dell'impresa;
  • i costi dell'attività di trasporto non costituiscano la parte preponderante dei costi totali dell'attività dell'impresa;
  • il titolare della licenza sia in possesso del requisito morale previsto dalla legge 575/65 "Disposizioni contro la mafia".
  • Nel caso di trasporto di cose in conto proprio, la carta di circolazione dei veicoli è rilasciata sulla base della licenza per l'esercizio del trasporto di cose in conto proprio; su detta carta dovranno essere annotati gli estremi della licenza per l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio così come previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni.  
    Le disposizioni di tale legge non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico inferiore a 6 tonnellate.  
    La norma prevede che chiunque adibisca ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo senza il titolo prescritto o viola le prescrizioni o i limiti contenuti nella licenza sia punito con le sanzioni previste dall'art. 46, primo e secondo comma, della Legge 298/1974, per “Trasporti abusivi”. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della Legge, chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione, oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma, maggiorata se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un’altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell’articolo 26, accertata con provvedimento esecutivo. Alle violazioni consegue la sanzioneaccessoria del fermo amministrativo del veicolo, oppure, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.

L'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto proprio è subordinato al possesso di apposita licenza, rilasciata dall'Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Sondrio, su delega di funzioni da parte dell’Amministrazione Provinciale di Sondrio; l’Agenzia è competente per il rilascio di licenze alle Imprese aventi sede sul territorio della provincia di Sondrio.

Se l'attività di autotrasporto di cose in conto proprio è effettuata con un autoveicolo fino a 6 tonnellate di massa complessiva non occorre la licenza.

In caso di: prima licenza, nuova licenza a seguito di trasferimento da altra Provincia, licenza definitiva per scadenza di quella provvisoria, incremento del parco veicolare, la richiesta di licenza, con la documentazione allegata (specificata a pagina 5 della domanda), deve dimostrare che le esigenze del richiedente e l'attività svolta giustificano l'impiego del veicolo del tipo e della portata indicati.

La domanda, con assolta l'imposta di bollo da € 16,00, dovrà essere compilata e firmata dal titolare o dall'amministratore dell'impresa e dovrà essere supportata dalla comprova dell'avvenuto versamento della tariffa dovuta sul conto dell’Agenzia, ed integrata dell’ulteriore marca da bollo da €16,00 da applicare sulla licenza al momento del rilascio. Ogni targa è considerata e gestita come pratica separata, quindi alla relativa istanza deve essere apposta la marca da bollo.

La licenza indica anche le cose o le classi di cose autorizzate al trasporto (scarica i file con i codici Istat: Elenco Attività Economiche e Elenco Cose e Classi di cose .  
L'elencazione è tassativa e il trasporto di cose non comprese nella licenza si configura come trasporto abusivo.

Per le imprese di nuova costituzione è consentito il rilascio di una licenza provvisoria della durata massima di 18 mesi.

La licenza è nominativa ed è rilasciata per ogni singolo veicolo: se il veicolo viene ceduto è necessario il rilascio di una nuova licenza a nome del nuovo interessato.

Per l'immatricolazione del veicolo, la licenza dovrà essere presentata all'Ufficio Motorizzazione Civile.

Chi è già titolare di licenza in conto proprio presenta istanza di modifica licenza nelle ipotesi di variazioni relative al trasferimento della sede legale, al mezzo, alla scadenza della provvisorietà e ad altre circostanze, intervenute in corso di attività. Con particolare riferimento al veicolo utilizzato, l'Impresa dovrà presentare la richiesta per le seguenti variazioni:

  • sostituzione del mezzo;
  • variazione di portata utile del veicolo;
  • acquisto di ulteriore mezzo da adibire al conto proprio;
  • perdita/furto della licenza in conto proprio.

Nell' ipotesi di variazione societaria rilevante, che comporti la nascita di un nuovo soggetto con partita IVA differente, l'Ufficio provvede al rilascio di nuova licenza con l'attribuzione di un nuovo numero di iscrizione nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio per la nuova Impresa.

Rilascio licenza: massimo 45 gg dalla data di presentazione della domanda.  
Gli uffici dell’Agenzia svolgono una fase istruttoria in cui viene esaminata e valutata la documentazione inviata; il procedimento può essere sospeso se dall'esame della documentazione risultasse necessaria un'integrazione. Per le domande che riguardano mezzi con portata utile superiore alle 3 tonnellate è necessario acquisire il parere di apposita Commissione per il trasporto in conto proprio. Se l'esito dell'istruttoria è positivo, l’Agenzia rilascia la licenza entro 45 giorni dalla presentazione della domanda.

Per maggiori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi agli uffici dell’Agenzia negli orari di apertura al pubblico (lun. - giov. 9.00-12.00 -- 14.30-16.30 / ven. 9.00 - 12.00), chiedendo di:  
Marta Del Dosso tel. 0342 531.625  
Tamara Della Vedova tel. 0342 531.628

Tariffe per oneri istruttori: 50 € per nuove iscrizioni; 25€ per incrementi, sostituzioni, modifiche, duplicati.

Gli oneri di istruttoria dovranno essere versati tramite il PagoPA della Provincia di Sondrio e la ricevuta allegata alla documentazione di istanza.